Inps: con pace contributiva si può riscattare fino a 5 anni

Lug 23, 2024

Possibile anticipare il diritto a pensione e incrementare l’assegno

“La Legge di Bilancio, in vigore dal primo gennaio ha reintrodotto per il biennio 2024/2025 l’istituto della Pace contributiva, recepito dall’Inps con la circolare n. 69 del 2024, rivolto ai “contributivi puri”, ovvero coloro che non hanno contributi precedenti al primo gennaio 1996. Tale misura offre ai lavoratori la possibilità di aggiungere fino a 5 anni alla propria carriera contributiva tramite il riscatto di periodi non coperti da contribuzione”.

Lo comunica l’Istituto in una nota sottolineando che è “una misura particolarmente utile per chi desidera aumentare il numero di anni di contribuzione, tenendo conto della possibilità
di aggiungere ulteriori 5 anni per chi ha già fruito della misura sperimentale attiva nel triennio 2019/2021”.

La misura

“La misura in vigore – viene spiegato – si rivolge a tutti i contribuenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (Ago), alle sue forme sostitutive ed esclusive, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, commercianti e artigiani, nonché agli iscritti alla Gestione separata. È essenziale, tuttavia, che i periodi da riscattare non siano già coperti da contribuzione non solo nella cassa specifica, ma anche in altri fondi previdenziali. Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi,
e deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al Primo gennaio 2024, data di entrata in vigore della Legge di Bilancio”.

Cosa si può riscattare

È importante sottolineare che possono essere riscattati solo i periodi scoperti da contribuzione obbligatoria che si trovano tra due periodi di lavoro. Non è quindi possibile utilizzare la pace contributiva per i periodi precedenti alla prima occupazione. Il vantaggio è che i periodi riscattati, che possono essere anche non continuativi ma comunque non superiori a 5 anni, vengono considerati sia ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione, sia per il calcolo dell’assegno pensionistico. È da precisare, inoltre, che qualora si verifichi l’acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al Primo gennaio 1996 (es. accredito del servizio militare, maternità al di fuori del rapporto di lavoro, ecc.), il riscatto già effettuato attraverso la Pace contributiva verrà annullato d’ufficio, con successiva restituzione dei contributi.

Come fruire della pace contributiva

La facoltà di fruire della pace contributiva può essere esercitata “a domanda” dell’assicurato, o dai suoi superstiti o parenti e affini entro il secondo grado, entro il 31 dicembre 2025. Nel caso dei lavoratori del settore privato la domanda di pace contributiva potrà essere presentata anche dal datore di lavoro. In questo caso l’onere è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo. Per fruire della nuova misura è necessario presentare richiesta entro il 31 dicembre 2025, soltanto in via telematica tramite i seguenti canali:

portale web dell’Inps, accessibili dal cittadino munito di SPID, Carta Nazionale dei Servizi, Carta di identità elettronica 3.0, PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto solo per i residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano. E’ possibile accedere all’area tematica dal seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e riscatti” > Area tematica “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa” > “Riscatti”;
Contact center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del
gestore telefonico;
Istituti di Patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, le domande devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo “AP135” disponibile online.

Differenze con la misura 2019-2021 

Rispetto alla misura di pace contributiva in vigore nel biennio 2019-2021, la differenza di rilievo è che per la misura del 2024 non sarà possibile la detrazione al 50% della spesa
sostenuta. Pertanto, per le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, il contributo versato è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo. Riguardo il versamento dell’onere da riscatto è previsto sia il pagamento in un’unica soluzione dell’intera cifra o una rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non
inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi.

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